edizione Nazionale
Assotravel disdice Regolamentazione Rapporti Contrattuali
notizia pubblicata 27 Settembre 2006 alle ore 17:10 nella categoria Territori

Pubblichiamo integro il seguente comunicato:
Con una lettera inviata a tutte le organizzazioni firmatarie (ASSOVIAGGI, ASTOI e FIAVET) della Regolamentazione dei Rapporti Contrattuali fra Agenzia di Viaggio Organizzatrice e Agenzia di Viaggio Intermediaria, ASSOTRAVEL invita le stesse organizzazioni ad un nuovo tavolo di confronto per aggiornarne il testo e renderlo più rispondente alle esigenze del mercato secondo le indicazione emerse dalla prima fase di applicazione ribadendo il concetto attraverso la disdetta formale dell’accordo stesso.L’accordo in questione, usualmente definito “accordo t.o./t.a.” e nato a latere dei lavori che lo scorso anno hanno definito il modulo contrattuale destinato alla clientela, aveva la funzione di proporre, a tutto il settore, una disciplina per definire il rapporto giuridico tra l’agente di viaggio e il tour operator oltre alla definizione della commissione e degli incrementi in relazione al fatturato che restavano ovviamente affidati alla contrattazione delle singole imprese. ASSOTRAVEL ha ritenuto di disdettare l’accordo in oggetto in ragione dei risultati del primo anno di applicazione sul campo e, soprattutto, alle mutate esigenze del mercato indicate dalle imprese associate.Risulta infatti oggi necessario inserire nel rapporto che intercorre tra agenzia di viaggio e tour operator una esplicitazione del patto di non concorrenza tra le parti, l’inserimento e il chiarimento delle politiche di vendita diretta da parte del tour operator su base biennale, la precisazione dei tempi di comunicazione delle variazioni del programma in particolar modo rispetto ai periodi di ferie e orari, un maggior utilizzo della soluzione arbitrale per le controversie con i consumatori, preistruire temi come i danni all’immagine e il tema del valore delle impegnative e i tempi di risposta predefiniti. L’azione di ASSOTRAVEL è essenzialmente finalizzata a far sì che il rapporto tra l’agente di viaggio e il tour operator corrisponda maggiormente ad una partnership, nel senso che deve venire a corrispondere ad una scelta manageriale più che ad un rapporto per così dire “abituale”. In questo contesto anche la scelta di intermediare operatori che vendono direttamente può essere condivisibile purché, questo specifico aspetto in particolare, sia trasparentemente chiarito in modo da permettere all’agente di viaggio di operare una scelta ponderata specie, poi, nella fase di vendita al cliente.
Allo stesso modo i tour operator hanno il diritto, laddove in possesso dei requisiti di legge, di rivolgersi direttamente ai consumatori, ma non nel momento in cui questi siano già clienti di un’agenzia di viaggi. L’obiettivo finale è far sì che il tour operator che sceglie il canale agenziale sia anche convinto del valore aggiunto offerto da quest’ultimo non solo al consumatore, ma allo stesso tour operator e lo riconosca, non solo economicamente, ma anche con un comportamento corretto dal punto di vista concorrenziale.