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Fiavet, le conseguenze dei nubifragi
notizia pubblicata 27 Settembre 2006 alle ore 12:10 nella categoria Territori

Mezza Europa è stata o è tutt’ora stravolta dai nubifragi e anche i tour operator corrono ai ripari. La Fiavet, considerato che la stessa Unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri, con una circolare del 13 agosto, ha sconsigliato di recarsi nei Paesi colpiti dal maltempo, ricorda che al cliente deve essere prospettata la possibilità di fruire di un viaggio alternativo senza supplemento di prezzo o con il rimborso della differenza in caso di viaggio di valore inferiore. In caso di impossibilità di fornire un viaggio alternativo, ovvero di rifiuto da parte del cliente, non sono dovute penali di cancellazione per viaggi in partenza su tale destinazione, spettando invece il rimborso di quanto versato. Si richiama inoltre l’art.26 del “Codice di condotta tra Albergatori e Agenti di Viaggi”, stipulato dall’Associazione Internazionale degli Hotel e dei Ristoranti (IH&RA) e dalla Federazione Mondiale degli Agenti di Viaggi (Uftaa) per il quale “qualora una delle parti del contratto di albergo sia impossibilitata ad adempiere alle proprie obbligazioni a causa di forza maggiore, che è una circostanza che sia imprevedibile, inevitabile e oltre il proprio controllo, essa è esonerata dalle proprie obbligazioni senza dover pagare alcun risarcimento”. Si ritiene che l’emergenza venutasi a creare a seguito dell’alluvione che ha colpito Praga costituisca causa di forza maggiore, essendo evento imprevedibile ed inevitabile da parte delle Agenzie di Viaggi. Pertanto si ritiene che: il contratto tra l’agente di viaggio e l’albergatore possa essere risolto dal primo in considerazione della sopravvenuta impossibilità di fruire dei soggiorni, dovuta a cause di forza maggiore; che alla risoluzione debba conseguire la restituzione dell’eventuale accordo versato all’albergo; che non possano essere applicate penali in quanto le stesse presuppongono un inadempimento colpevole da parte dell’Agente di Viaggi, laddove l’inadempimento è imputabile solo a cause di forza maggiore. Sono pertanto invitati tutti gli associati a comunicare al più presto l’eventuale cancellazione di gruppi, in modo da limitare al massimo i danni.