A seguito di comunicati diffusi presso le Agenzie di Viaggi in merito a servizi di assistenza e consulenza legale finalizzati a contrastare presunte richieste di pagamento del canone RAI rivolte alle Agenzie di Viaggi, precisiamo quanto segue.
Il canone RAI e’ dovuto da parte di chi abbia uno o piĆ¹ apparecchi televisivi. Per apparecchio televisivo si intende non soltanto il comune televisore, ma anche:
– un monitor collegato ad un videoregistratore che consenta la ricezione di canali televisivi;
– un computer purche’ sia dotato di idonea scheda che abiliti il computer stesso alla ricezione di canali televisivi.
Di conseguenza, il semplice possesso di uno o piu’ computer, privi della scheda suddetta ed inidonei alla ricezione dei canali televisivi, non comporta il pagamento del canone.
Ugualmente, il possesso di un monitor collegato ad un semplice lettore (non videoregistratore) per la lettura di videocassette, e dunque non abilitato alla ricezione di canali televisivi, non comporta il pagamento del canone.
Le Agenzie che disponessero di un apparecchio televisivo (come definito sopra) sono tenute al pagamento di un canone speciale in quanto trattasi di locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell’ambito familiare. La misura del canone speciale e’ stabilita dalla Legge 23.12.1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000). Ulteriori delucidazioni sono disponibili presso la Segreteria FIAVET o consultando il sito http://www.abbonamenti.rai.it/.
Per completezza, precisiamo che gli Agenti RAI sono tenuti a qualificarsi esibendo il tesserino e non sono autorizzati all’incasso di denaro.