edizione Nazionale
Istituita l’area protetta “Isole Pelagie”
notizia pubblicata 27 Settembre 2006 alle ore 11:44 nella categoria Territori

Con decreto del Ministro dell’Ambiente e del Territorio è stata istituita in accordo con la Regione Sicilia l’area marina protetta ”Isole Pelagie” , nella quale sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche e delle peculiarità dell’ambiente. Proprio a garanzia delle finalità di salvaguardia il territorio protetto è stata divisa in zone, sottoposte a differenti
livelli di tutela. Le zone A di riserva integrale comprende un vasto tratto di mare che bagna l’Isola di Lampedusa, quello antistante la costa a nord di Capo Grecale, un vasto tratto di mare antistante la costa dell’Isola di Lampedusa e circostante l’Isola dei Conigli e il tratto di mare a nord dell’Isola di
Linosa antistante gli scogli di Tramontana. Sono dichiarate zone B di ”riserva generale” quelle che comprendono il tratto di mare antistante la costa nord orientale dell’Isola di Lampedusa, compreso tra Punta Cappellone e Cala Calandra, il tratto di mare circostante la zona A tutt’intorno l’Isola dei Conigli e il tratto di mare antistante la costa settentrionale dell’Isola di Linosa, compreso tra Punta Balata Piatta e Punta Beppe Tuccio. Alle misure di tutela generale che vietano la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l’immissione di specie estranee; ma anche l’asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali; o l’alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, e le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio
e di ricerca scientifica da attuarsi nell’area, nelle zone A sono anche proibiti la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l’accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti, la pesca professionale e sportiva e la pesca subacquea. Nelle zone di riserva integrale è invece permesso l’accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica. Nel solo tratto di mare circostante l’Isola dei Conigli a Lampedusa infine è consentita la balneazione, nei modi e nei tempi disciplinati
dall’ente gestore dell’area marina protetta, comunque nel rispetto delle esigenze di tutela dell’integrità ambientale e della riproduzione della specie più vulnerabile, la tartaruga marina Caretta caretta. Nelle zone B, oltre alle attività generali che potrebbero compromettere la tutela del delicato ambiente della riserva, sono vietati anche la navigazione, l’ancoraggio libero, l’ormeggio libero, la pesca professionale, la pesca sportiva e la pesca subacquea. E sono, invece, consentiti la balneazione; le visite guidate subacquee, la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni, la navigazione a vela e a remi; quella a motore per il trasporto collettivo e le visite guidate, l’ancoraggio anche con mazzera (cima e pietra) ai soli residenti nel comune ricadente nell’area marina protetta e sempre sulla base delle discipline emanate dall’ente gestore; l’ormeggio e l’ancoraggio alle imbarcazioni a motore per il solo esercizio della pesca professionale. E’ anche consentito l’ esercizio delle attività di pesca-turismo, la pesca sportiva con lenza e canna riservata ai soli residenti nel comune ricadente nell’area marina protetta, nei modi e nei luoghi disciplinati dall’ente gestore. Il decreto prevede anche la delimitazione di una zona C di riserva parziale comprendente il residuo tratto di mare all’interno del perimetro dell’area marina protetta, nella quale sono vietati la navigazione, l’ancoraggio libero, l’ormeggio libero, la pesca professionale, la pesca sportiva e la pesca subacquea.