edizione Nazionale
Assotravel, le novità introdotte con la legge Biagi
notizia pubblicata 27 Settembre 2006 alle ore 12:33 nella categoria Territori

Riceviamo e pubblichiamo la circolare diffusa dal Servizio Legale Assotravel relativa all’entrata in vigore della legge Biagi:
“Gentili associati, Vi informiamo che il 13 marzo 2003 è entrata in vigore la legge 14 febbraio 2003 n.30 (Legge Biagi). Nell’ambito dell’impianto della legge segnaliamo che l’art.10 consente alle imprese turistiche di usufruire dei benefici normativi e contributivi subordinatamente all’integrale rispetto degli istituti (economici e normativi) stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro siglati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale. Nell’articolo 10 della suddetta legge si enuncia:
Art. 10. (Modifica dell’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71):
1. L’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal seguente:
“Art. 3. – (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo). – 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all’integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Ne consegue dalla costruzione della norma che l’eventuale non ottemperanza da parte delle imprese al versamento dei contributi all’Ente Bilaterale Federturismo o alle Commissioni Paritetiche, così come previsto dal nostro CCNL, oltre a configurare un’inadempienza contrattuale, non consentirebbe alle stesse imprese di poter usufruire di qualsiasi beneficio. In proposito vi ricordiamo che maggiori informazioni possono essere richieste al nostro Servizio Legale Assotravel o all’EBIT Federturismo (tel. 06.5914341 – Dottoressa Flavia Franceschini).
Ricordiamo che i punti salienti della legge Biagi sono:
introduzione di nuove forme di lavoro e produzione: il lavoro a chiamata (job on call), il lavoro ripartito (job sharing) e quello accessorio; inquadramento come occasionale del lavoro che dura meno di trenta giorni in un anno; emanazione di nuove regole per le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.); incentivazione al ricorso al part-time; per le aziende regolamentazione del ricorso a strumenti come l’outsourcing (il trasferimento di un intero ramo produttivo) e come lo staff leasing, che consente di “affittare” da altre società anche lavoratori a tempo indeterminato. Nella disciplina sul socio lavoratore, la preminenza verrà data al vincolo associativo piuttosto che al rapporto di lavoro; formazione – i contratti di apprendistato e i contratti di formazione saranno collegati ai sussidi di disoccupazione. Un’attenzione particolare è dedicata alla formazione per le neo-mamme, che potranno usufruire di strumenti per il reinserimento nel mercato del lavoro; caduta del vincolo per le società di limitarsi alla sola fornitura di lavoro interinale; estensione dell’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro ai consulenti del lavoro e dell’Università; collegamento dei servizi pubblici e privati di collocamento attraverso il Sistema Informativo del Lavoro (SIL) in una rete, che comprenderà il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e gli enti previdenziali; nascita della borsa del lavoro, una banca dati dei lavoratori attivi e in cerca di occupazione; rivisitazione e centralizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, attualmente affidate al Ministero e all’Inps; pubblica amministrazione. Le disposizioni previste nel testo di riforma non si applicano al personale della Pubblica amministrazione, a meno di un esplicito richiamo”.