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Stangata fiscale dell’Ue sui Tour Operator
notizia pubblicata 27 Settembre 2006 alle ore 10:15 nella categoria Territori

Stangata fiscale in arrivo per i tour operator. In netta controtendenza con le richieste che da tempo vengono dal settore, che attende invece agevolazioni fiscali. E’ arrivata, invece, una pronuncia della Corte di Giustizia Ue secondo la quale per i tour operator l’Iva è dovuta sul prezzo complessivo del pacchetto turistico. E dunque si paga l’Iva anche se successivamente il viaggio organizzato (o il soggiorno in albergo) viene venduto dalle agenzie con uno sconto. A fornire l’ indicazione è l’ Agenzia delle Entrate che ha dedicato al tema un approfondimento sulla propria rivista telematica Fiscooggi.it. spiegando che anche in caso applicazioni di sconti o riduzioni da parte delle agenzie di viaggio intermediarie, il tour operator che ha venduto il pacchetto turistico deve calcolare l’Iva sull’intero prezzo. Questo – afferma il giornale web delle Entrate – è quanto è stato stabilito da una recente sentenza della Corte di giustizia Ue (19 giugno 2003) che, occupandosi di una controversia tra un tour operator inglese e le autorità fiscali di tale Paese, ha stabilito che è incluso nella base imponibile Iva del tour operator anche lo sconto concesso dall’agenzia di viaggi al cliente. Le norme prevedono che il corrispettivo, al lordo dell’Iva, pattuito dall’agenzia per la prestazione da essa fornita, deve
essere ridotto dell’ammontare dei relativi costi, anch’essi al lordo dell’imposta, sostenuti dall’agenzia stessa per l’acquisto di beni e servizi forniti da terzi a diretto vantaggio del cliente (albergo, ristorante, trasporti). Da questo valore, che costituisce la base imponibile, si scorpora l’Iva inclusa nel prezzo praticato al cliente e, infine, si applica l’aliquota ordinaria. ”E’ evidente che l’adozione di questo procedimento di tassazione – afferma Fiscooggi – esclude la possibilità, per l’agenzia, di operare la detrazione dell’Iva addebitatale dai fornitori di beni e servizi a diretto vantaggio del cliente”. E’ invece detraibile, la tassa pagata sulle spese generali e sugli acquisti di beni e servizi relativi ad altre attività svolte dall’agenzia stessa. Il caso affrontato dalla Corte trattava di un tour operator inglese che organizza vacanze ”tutto compreso” e delega ad agenzie di viaggio, nell’ambito di contratti di agenzia, il compito di vendere il prodotto finale ai viaggiatori. Il tour operator aveva chiesto alle autorità fiscali inglesi il
rimborso dell’Iva sugli sconti concessi dalle agenzie all’atto della vendita dei suoi viaggi, in quanto, a suo dire, erroneamente versata. Dopo vari gradi di giudizio, la Court of Appeal – spiega il giornale dell’Agenzia delle Entrate – ritenendo che la soluzione della controversia dinanzi a essa pendente dipendesse dall’interpretazione della sesta direttiva comunitaria, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia Ue la questione pregiudiziale. ”La sentenza della Corte di giustizia Ue ha stabilito un principio di grande rilevanza – sottolinea Fiscooggi – ai fini dell’applicazione dell’Iva speciale”: il tour operator deve calcolare l’imposta sul prezzo complessivamente pagato, anche se una parte dello stesso è stato oggetto di sconto da parte dell’agenzia intermediaria. In altre parole, la conclusione a cui giunge la Corte determina l’allargamento della base imponibile su cui applicare il regime speciale Iva all’intero importo dovuto per il viaggio, non rilevando, in alcun modo, gli eventuali sconti concessi dall’agenzia intermediaria al cliente che acquista il pacchetto.