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Agenzia delle Entrate, Iva non imponibile sulle Fee per biglietteria aerea internazionale
notizia pubblicata 27 Settembre 2006 alle ore 11:40 nella categoria Territori

L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito degli Agenti di Viaggio e chiarito che il compenso d’intermediazione richiesto sulla biglietteria aerea internazionale non è imponibile ai fini dell’IVA e che i tagliandi annessi al biglietto aereo possono sostituire la ricevuta fiscale manuale.
“Finalmente qualcosa si muove e il riconoscimento questa volta ci viene su un aspetto tecnico, ma di rilevante importanza economica”. E’ quanto ha commentato il Presidente della Fiavet, Antonio Tozzi, alle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate relativamente al quesito posto dalla Federazione sulla corretta disciplina fiscale applicabile ai compensi che le agenzie di viaggio percepiscono direttamente dai propri clienti per l’attività di intermediazione, riferita al servizio di prenotazione ed emissione di biglietteria aerea, svolta in nome e per conto del cliente stesso.
“L’Agenzia delle Entrate, ha detto ancora Tozzi, ha riconosciuto che, essendo il suddetto compenso corrisposto direttamente dai clienti e trattandosi di remunerazione di un servizio di intermediazione derivante da un rapporto di mandato, le Agenzie di Viaggi debbono applicare al compenso percepito dal cliente per l’attività di intermediazione, una aliquota IVA del 20%, mentre per l’emissione della biglietteria aerea internazionale tale importo non è imponibile all’IVA in virtù dell’art. 9, comma 1, punto 7, del D.P.R. n. 633/72. In merito alle modalità di certificazione, l’Ufficio Procedure fiscali ha accolto la proposta della Fiavet di certificare i compensi d’intermediazione, incassati dalle Agenzie di Viaggi, con un tagliando integrativo del biglietto aereo, sia pure a condizione di alcuni adempimenti quali l’indicazione degli elementi essenziali che altrimenti dovrebbero essere indicati nella ricevuta fiscale, il numero progressivo del biglietto aereo e il codice IATA dell’Agenzia di Viaggi”.
In conclusione, l’Amministrazione finanziaria è dell’avviso che i tagliandi annessi al biglietto aereo possano assolvere agli obblighi di certificazione delle Agenzie di Viaggi per i compensi corrisposti direttamente dai clienti, riconoscendo quindi al tagliando stesso la stessa funzione sostitutiva di scontrino fiscale assolta dal titolo di viaggio.
“Sicuramente, ha concluso Tozzi, il riconoscimento non compensa il gravissimo danno arrecato alle Agenzie di Viaggio dall’azzeramento delle commissioni sulla biglietteria aerea, ma almeno fa giustizia di alcune interpretazioni normative che abbiamo sempre rivendicato fin dal primo momento dell’introduzione della fee”.