edizione Nazionale
Assotravel, i consigli del servizio legale sulla previdenza
notizia pubblicata 27 Settembre 2006 alle ore 10:02 nella categoria Territori

Riceviamo e pubblichiamo la circolare 231 del servizio legale Assotravel relativo alla procedura di recupero dei benefici per contratti di formazione e lavoro periodo novembre 1995 – maggio 2001 – Invio avvisi bonari INPS – Chiarimenti INPS in materia di ricorsi amministrativi (Data di aggiornamento 19 aprile 2005)
“Vi informiamo che nel caso di avvisi bonari inviati dall’INPS alle aziende per aver fruito di agevolazioni contributive per cfl non rispondenti agli orientamenti comunitari, l’Istituto ritiene validi come strumento di opposizione solo i formali ricorsi amministrativi, presentati per il tramite della competente sede dell’Istituto: peraltro, qualora in sede di istruttoria preliminare emergano elementi tali da consentire la rettifica dell’addebito, la stessa Sede vi procederà in via autonoma. Proprio in merito ai ricorsi amministrativi, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti con il messaggio n.15655 del 15 aprile scorso. In particolare, è stato chiarito che solo i ricorsi basati su argomentazioni giuridiche di carattere “generale”, come la prescrizione dei contributi versati, dovranno essere inoltrati dalle Sedi al Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti. I ricorsi, invece, che intervenendo nel merito, evidenziano la legittimità delle agevolazioni fruite in misura superiore al 25%, relative ai contratti (tutti o quota parte) stipulati nel periodo in oggetto , nonché quelli che presentino entrambi i profili sopra descritti, dovranno essere gestiti dalla sede competente secondo determinati criteri. In sostanza, le condizioni di legittimità per la fruizione del beneficio contributivo in misura superiore al 25% vanno comprovate dai datori di lavoro: anzi per la sussistenza del possesso della laurea o dello status di disoccupato da almeno 12 mesi si richiede idonea documentazione. Se i ricorsi già presentati fossero privi di dati o di documentazione ritenuta necessari, si dovrà procedere alla relativa integrazione sulla base di un fac-simile di dichiarazione, allegato al messaggio. Quindi secondo l’INPS è insufficiente il questionario utilizzato dall’Istituto per la precedente indagine nel dicembre 2002. Sulla base della documentazione prodotta dalle aziende – che va inviata entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio in oggetto- e mediante la più ampia collaborazione con i datori di lavoro interessati, le Sedi procederanno , in via di autotutela, all’eventuale annullamento o alla rideterminazione dell’addebito. Per tutti gli ulteriori dettagli su questo argomento le aziende associate possono rivolgersi al Servizio Legale Assotravel.