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Adm, positive le trattative tra Fiavet e Iata
notizia pubblicata 27 Settembre 2006 alle ore 09:20 nella categoria Territori

Dal primo gennaio 2006 gli agenti di viaggio che ricevono un Adm hanno quattordici giorni di tempo per contestarlo, prima che questo venga inviato al Bsp per processarlo e addebitarlo. Lo ha annunciato in un comunicato la Fiavet, dopo le trattative avviate con la Iata e in seguito alla pressione esercitata dal ricorso che la stessa federazione ha presentato all’Antitrust. La Fiavet spiega che “un Adm contestato per giustificato motivo non deve entrare nel Bsp, e il vettore che lo ha emesso deve fornire all’agenzia il riferimento preciso per contatti e richieste di chiarimenti. Le compagnie aeree possono emettere Adm solo per rettificativi tariffari e soltanto per un singolo biglietto. Un Adm non puo’ essere processato dal Bsp dopo nove mesi dalla data finale del viaggio e comunque l’agente di viaggio ha a disposizione trenta giorni dalla sua emissione per avviare una disputa, mentre le compagnie aeree hanno sessanta giorni per regolarla”. Nel comunicato si legge, inoltre, che “nel caso in cui l’Adm venga confermato o modificato, deve esserne emesso uno nuovo che lo sostituisca. Nel caso venga ritirato, tutti gli oneri relativi devono essere cancellati. A meno di particolari casi di recidivita’, non puo’ essere avviata una procedura di default sulla base di una disputa relativa ad un Adm.
Infine, le compagnie aeree devono rendere note in anticipo le proprie politiche sugli Adm”. Inoltre, la Fiavet suggerisce una regola d’oro per l’agente di viaggi: “controllare l’Adm appena ricevuto e assumere le iniziative necessarie in conformita’ alle risoluzioni Iata ed entro i termini fissati”.