Nessuna sospensione della sanzione da 100mila euro inflitta dall’Antitrust nel novembre scorso a Easy Market, agenzia di viaggi online appartenente al gruppo Hotelbeds, accusata di due pratiche commerciali scorrette nell’ambito dell’offerta di servizi turistici.
La società in questione offre attraverso il sito
www.lol.travel/it la possibilità di effettuare la ricerca e il confronto di voli, hotel e altri servizi turistici disponibili sul mercato, nonché di procedere all’acquisto degli stessi. Il procedimento che portò alla sanzione concerneva due condotte considerate illegittime, riferite: all’applicazione di un supplemento di prezzo di circa 3 euro in relazione alla tipologia di carta di pagamento utilizzata per l’acquisto di voli, reso noto solo alla fine del processo di acquisto; all’assistenza telefonica a tariffazione maggiorata invece che a tariffa base per i servizi post vendita relativi a hotel o voli.
Contro il provvedimento sanzionatorio è stato proposto ricorso al Tar, adesso deciso dai giudici con un’ordinanza con la quale hanno respinto la richiesta di sospensione della sanzione. Per il Tar “non sussistono i presupposti di estrema gravità e urgenza per la concessione di misure cautelari, in considerazione del fatto che il pregiudizio lamentato è di natura esclusivamente economica e come tale pienamente ristorabile nell’ipotesi di una successiva decisione di merito favorevole, attraverso il recupero delle somme versate” e “non è preclusa la richiesta di rateizzazione degli importi dovuti, che l’odierna ricorrente non risulta, peraltro, avere chiesto”.
I giudici, infine, hanno considerato che “secondo l’orientamento della Sezione, la domanda cautelare in materia di provvedimenti sanzionatori può trovare accoglimento nell’ipotesi in cui l’impresa sanzionata versi in gravi difficoltà economiche e tali per cui il pagamento possa effettivamente pregiudicare l’esistenza stessa dell’impresa o la prosecuzione dell’attività o, ancora, incidere sull’equilibrio economico finanziario della società, circostanze che non risultano dimostrate nel caso di specie”.