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Ncc:Tar conferma circolare con le direttive sulla riforma di settore
notizia pubblicata 21 Maggio 2019 alle ore 11:50 nella categoria Cronaca

Resta confermata la circolare con la quale il Ministero dell’Interno ha fornito le prime direttive e i criteri interpretativi della neo-approvata riforma del settore del noleggio con conducente. L’ha deciso il Tar del Lazio con un’ordinanza con la quale ha respinto le richieste avanzate da A.N.A.R.-Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti, Associazione Tutela Legale Taxi, A.T.I. Taxi, Ugl Taxi, Federtaxi-Cisal, Fit-Cisl Lazio-Federazione Italiana Trasporti Lazio, S.A.Ta.M.-Sindacato Artigiani Taxisti di Milano e Provincia, Sitan di Unimpresa Mobilità, T.A.M.-Tassisti Artigiani Milanesi, Unione Artigiani della Provincia di Milano, Cooperativa di Lavoro Airport, Sprintcar And Service, Cooperativa Pronto Taxi 6645, Cooperativa Samarcanda, Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare, e da alcuni noleggiatori.

In particolare si contestavano – chiedendone la sospensione – le parti della circolare che prevedono, tra l’altro: che, nell’ipotesi di prenotazione di più servizi consecutivi, l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debbano avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse; l’obbligo per i taxi di prelevare l’utente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza, e per gli Ncc il divieto di accettare prenotazioni in luogo diverso dalla sede o dalla rimessa, salvo l’impiego di dispositivi telematici.

Il Tar ha considerato che “ad un sommario esame proprio della sede cautelare, il ricorso non appare assistito dai richiesti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per la concessione della misura cautelare”, ritenendo in particolare che “le censure avanzate con riferimento alla circolare impugnata appaiono prive di pregio nella parte in cui ne sostengono l’illegittimità per la non conforme integrazione e interpretazione della normativa primaria” e che “anche il pregiudizio grave ed irreparabile lamentato da parte ricorrente non è dimostrato né riveste carattere di irreparabilità, essendo di carattere prettamente economico”.