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Pacchetti turistici, le regole per reclami e rimborsi
notizia pubblicata 08 Agosto 2007 alle ore 15:00 nella categoria Turismo

Dal 2005 i diritti di chi acquista un pacchetto turistico presso un agenzia sono tutelati dal Codice del Consumo, che fissa anche le modalità per ottenere i rimborsi. Lo ricorda il Centro Europeo Consumatori Italia, nelle pagine del suo settimanale Europa Consumi. Il punto da cui partire è l'obbligo, per le agenzie di viaggio, di fornire una copia firmata del contratto. Le informazioni del contratto non possono essere ingannevoli e devono riportare indicazioni dettagliate sulla categoria dell'hotel, il trattamento, le escursioni o gite comprese nel prezzo. Se le indicazioni non sono rispettate, bisogna segnalarlo al tour operator o all'agenzia, meglio se documentando il disservizio con fotografie o riprese e reclamando per iscritto. L'organizzatore è tenuto a offrire soluzioni alternative senza costi per il consumatore o a rimborsare la differenza. In caso di overbooking dell'albergo, per esempio, l'acquirente ha diritto a un altro hotel di pari categoria e le spese sono a carico dell'organizzatore. In generale, se la vacanza è stata rovinata da servizi diversi da quelli pattuiti, tour operator e agenzia devono rimborsare i danni. I reclami devono essere inviati entro 10 giorni lavorativi dal rientro, con raccomandata con ricevuta di ritorno, e indicare nel dettaglio ogni difformità. Nel caso limite in cui le prestazioni siano state molto diverse da quelle del contratto, è anche possibile agire per ottenere il "danno da vacanza rovinata", con richiesta di danni morali e materiali. E se il tour operator o l'agenzia dovessero fallire, si può usufruire del Fondo Nazionale di Garanzia del ministero dello Sviluppo Economico, con il quale si otterrà il rimborso del prezzo versato o il rientro senza spese supplementari.