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Prorogata chiusura aeroporti e limitazioni mobilità fino al 3 aprile
notizia pubblicata 25 Marzo 2020 alle ore 12:50 nella categoria Aeroporti

La chiusura degli aeroporti è prorogata fino al 3 aprile 2020, in applicazione del decreto numero 127 del 24 marzo 2020 emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute. Lo fa sapere l’Enac, precisando che gli scali interessati sono gli stessi individuati nel decreto 112 del 12 marzo relativo alla razionalizzazione del trasporto a seguito dell’emergenza Covid-19.

Inoltre, sono tutti prorogati (da oggi) fino al 3 aprile i provvedimenti messi in atto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per far fronte all’emergenza Covid19. La ministra Paola De Micheli – si legge in una nota del Mit – ha firmato un Decreto che prolunga l’efficacia di otto Decreti interministeriali, siglati col Ministero della Salute, con diverse misure finalizzate ad una forte limitazione della mobilità. Inoltre è prevista l’introduzione di un’ulteriore riduzione dei servizi ferroviari a lunga percorrenza (Intercity e Frecce) sempre fino al 3 di aprile.

Le misure che vengono prorogate nel dettaglio riguardano: – La razionalizzazione del trasporto aereo e dell’operatività degli aeroporti (Decreto n.112). – La riprogrammazione dei treni a lunga percorrenza e del trasporto ferroviario dei passeggeri (Decreto n.113). – La riduzione dei servizi non di linea e automobilistici interregionali (Decreto n.114). – La riduzione dei servizi ferroviari Intercity (Decreto n.116) con un nuovo ridimensionamento dei treni. – La sospensione del trasporto passeggeri con la Sardegna (Decreto n.117). – La forte limitazione del trasporto passeggeri con la Sicilia (Decreto n.118). – L’introduzione dell’obbligo del periodo di isolamento fiduciario di 15 giorni per chi rientra dall’estero (Decreto n.120). In questo caso al provvedimento viene apportata una nuova modifica: l’esenzione dall’obbligo di isolamento fiduciario si estende all’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante appartenente a imprese aventi sede legale in Italia. – L’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni previsto per chi entra in Italia non si applica al personale sanitario, ai lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza o abitazione; ulteriori restrizioni al trasporto passeggeri con la Sicilia e la Sardegna (Decreto n.122).

Infine, Rfi specifica che i treni a lunga percorrenza con più di una fermata in una stessa città si fermano esclusivamente nelle stazioni di Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Genova Piazza Principe, Venezia Mestre, Firenze SMN, Roma Termini e Napoli Centrale.