La ricostruzione della vicenda parte dal 18 dicembre 2018, quando fu approvato il Piano che disponeva la riduzione dell’operatività dell’aeroporto di Ciampino a 65 movimenti giornalieri di aviazione, a fronte dei 97 precedentemente allocati. Il Piano in questione – ricostruisce lo stesso Tar in sentenza – non forniva il criterio attraverso il quale giungere a tale riduzione; tant’è a questo scopo provvedeva il Comitato di Coordinamento Aeroportuale predisponendo apposite tabelle riportanti il numero di slots e la relativa percentuale di riduzione da applicare sia ai vettori passeggeri (Ryanair, Wizzair) sia ai vettori merci (UPS, DHL, TNT).
Nel maggio 2021, il Comitato, richiamando una disposizione del Direttore Generale Enac con la quale si era disposta la deroga annuale per i soli operatori cargo, procedeva a ridefinire il numero dei movimenti massimi consentiti ai singoli operatori. In sostanza, decise di preservare tutti voli cargo in deroga al criterio del taglio lineare precedentemente stabilito, in maniera del tutto eccezionale e transitoria per il periodo di crisi pandemica.
Con il ricorso adesso deciso, Ryanair ha contestato le reiterazioni della deroga in questione, perché prorogata senza soluzione di continuità sino alla stagione di traffico ‘Summer 20240 e senza una motivazione esplicita e circostanziata. Il Tar ha ritenuto fondate le censure di difetto d’istruttoria e carenza di motivazione. Secondo i giudici, infatti, non si comprendono “soprattutto per gli operatori pregiudicati dalla riduzione degli slots come la ricorrente, le ragioni effettive per le quali l’Enac ha negli anni, stagione per stagione, prorogato la deroga al criterio di riduzione lineare previsto dal Comitato di Coordinamento Aeroportuale”.