Ancora una volta la Giustizia dà ragione a Fiavet: la Corte d’Appello conferma la sentenza del Tribunale di Milano dando ragione a Fiavet contro Lufthansa con una sentenza “totem”, che impone un nuovo paradigma sulla scelta illegittima di modificare unilateralmente senza limitazioni il contratto tra compagnia aerea e agenzia di viaggio.
Come ricorderete, da gennaio 2016 Lufthansa cambiò la commissione per la vendita di biglietti aerei passandola dall’1% allo 0,1%. Una scelta considerata arbitraria da Fiavet e giudicata tale anche dal Tribunale di Milano nella sentenza in cui si ribadiva l’illegittimità della modifica unilaterale e senza paletti della commissione riconosciuta dal vettore, un fatto dichiarato inammissibile ora anche in Appello, confermando la nullità delle relative pattuizioni della Risoluzione IATA (PSAA).
Ancora una volta il Giudice ha ritenuto che la riduzione della commissione negasse la remuneratività del rapporto: anche se, nel contratto, al vettore spettava fissare la commissione, questi non avrebbe potuto annullarne la remuneratività per l’agente di viaggio, che sostiene rilevanti spese di esercizio e ha diritto al conseguimento di una “soglia minima” di redditività. Secondo la Corte d’Appello il vettore si è quindi trovato a violare i principi di correttezza e buona fede.
Questo precedente consentirà di fondare richieste alla compagnia di riconteggio e liquidazione della maggiore commissione dovuta alle agenzie di viaggio che hanno venduto la biglietteria Lufthansa dal 1° gennaio 2016 ricevendo la illegittima commissione ridotta.
Federico Lucarelli, docente di Diritto del Turismo e consulente legale di Fiavet che ha patrocinato il giudizio fin dal primo grado commenta così: “La Corte d’Appello di Milano ha confermato la corretta interpretazione dei principi di diritto già enunciati dal Tribunale di Milano. Eravamo confidenti che in un rapporto contrattuale, come quello di vendita della biglietteria aerea, non potessero essere negati i basilari principi della remuneratività effettiva e il rispetto della correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto: ciò escludeva l’ipotesi che il vettore potesse unilateralmente e senza alcun vincolo azzerare sostanzialmente la commissione. E’ una sentenza che rende concreta giustizia agli agenti di viaggio e va a ristabilire equilibrio economico in un rapporto commerciale fondamentale per il settore”.
“Una vittoria simbolica che farà da apripista anche con la IATA perché rende necessario rivedere il contratto in modo che le commissioni non siano del tutto azzerate arbitrariamente dalle compagnie aree – afferma la presidente di Fiavet-Confcommercio, Ivana Jelinic -. Va inoltre ricordato che la ‘zero commission’ applicabile in alcuni Paesi, non è consentita in Italia e se si vuole vendere nel nostro Paese, bisogna rispettarne le regole italiane”.