Chi aveva prenotato un viaggio e non è potuto partire a causa dell’emergenza da covid19 ha diritto ad avere indietro il denaro speso. Non voucher a scadenza o proposta di cambio di data, come molti vettori stavano proponendo, ma, se il cliente lo richiede, l’intero importo versato. Una posizione che già da diverse settimane portava avanti l’associazione di tutela dei consumatori Konsumer, che si era schierata al fianco di moltissimi consumatori, e che ora è stata ufficializzata anche attraverso una lettera che la Commissione Europea ha inviato al Governo italiano.
“Una decisione centrale che contribuisce a dare forza a quella che già da tempo era la nostra posizione – commenta l’avvocato Giovanni Franchi, esperto in diritto dei consumatori e presidente per la Regione Emilia-Romagna dell’associazione Konsumer –Non era pensabile far perdere il denaro a migliaia di consumatori per un’emergenza sanitaria di cui non hanno assolutamente colpa. Non è possibile imporre ad una persona di riprogrammare il proprio viaggio nel prossimo anno. Alcuni potrebbero non aver voglia di partire o di lasciare il paese, c’è chi ha perso il lavoro o è stato mesi in cassaintegrazione, e non ha più la serenità economica per concedersi un viaggio in tranquillità, ci sono, poi, viaggi di nozze da diverse migliaia di euro di coppie che non sono riuscite a sposarsi. Parliamo di decine di migliaia di euro di prenotazioni per viaggi e servizi dei quali i clienti non hanno usufruito. Non si può lasciar decidere ai vettori o ai tour operator, era necessario stabilire una linea di azione ufficiale e condivisa.”
Il nostro Governo ora ha tempo fino a giovedì 28 maggio per fornire una risposta, comunicando la volontà di consentire ai viaggiatori la scelta se chiedere il rimborso integrale della somma versata o usufruire di un voucher.
Ma, in realtà – chiarisce Giovanni Franchi – non vi è alcun bisogno che l’Italia cambi la propri normativa, perché i turisti che hanno perso il loro viaggio abbiano il rimborso. Per la giurisprudenza italiana, infatti, la violazione di norme comunitarie comporta la necessità di disapplicare la disciplina contraria alle stesse. Dal che discende, nei casi di in cui il passeggero o il turista non abbiano potuto fare uso del biglietto o del viaggio turistico, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e il suo diritto di ricevere la rifusione di quanto versato. Si ritorna, di conseguenza, alle regole generali: chi non è andato in vacanza o non ha preso un volo a causa del decreto del 3 marzo 2020 ha diritto all’immediato rimborso e, se lo stesso verrà rifiutato, ci si potrà rivolgere al giudice”.