Le sovvenzioni concesse dall’Italia ad Alitalia durante la pandemia da Covid-19 costituiscono aiuti compatibili con il mercato interno. Lo ha
stabilito il Tribunale dell’Ue, rigettando i due ricorsi di Ryanair che contestavano il via libera della Commissione europea agli aiuti di Stato. Secondo i giudici, Alitalia giocava un ruolo importante per il servizio aereo e per l’economia del Paese, servendo oltre 100 destinazioni nel mondo e trasportando più di 21 milioni di passeggeri. Di conseguenza, sono chiari i motivi per cui l’Italia ha scelto questa compagnia come unico beneficiario della misura.
Nel 2020 – ricorda una nota della Corte Ue – l’Italia avea previsto la creazione di un fondo di 350 milioni di euro per rimediare ai danni subiti dalle compagnie aeree derivanti dall’imposizione di restrizioni ai viaggi per limitare la diffusione della pandemia di Covid-19. Le compagnie aeree ammesse a beneficiare di un indennizzo dovevano, da un lato, essere titolari di una licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Autorità italiana dell’aviazione civile (Enac) e, d’altro lato, avere avuto l’affidamento di obblighi di servizio pubblico. Alitalia ha beneficiato di due misure di aiuto individuali per un ammontare di 73,02 milioni di euro e di 199,45 milioni di euro in relazione ai periodi 1 marzo-15 giugno 2020 e 16 giugno-31 ottobre 2020.
Senza aprire la procedura formale d’esame prevista dal diritto europeo per gli aiuti di Stato, la Commissione ha ritenuto che le misure in questione costituissero un aiuto di Stato, ma compatibile con il mercato interno. Tesi contestata in due distinti ricorsi da Ryanair, che ha
chiesto l’annullamento delle decisioni della Commissione sul presupposto della mancata apertura di una procedura formale
volta ad accertare la compatibilità delle misure con il mercato interno.