Il regolamento europeo sull’indennizzo e l’assistenza dei passeggeri aerei va applicato anche quando un passeggero di un Paese terzo viene lasciato a terra da una compagnia aerea perché in possesso di documenti di viaggio considerati inadeguati. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue, sottolineando che, in caso di contestazione da parte del passeggero, spetta alla giurisdizione competente valutare il carattere ragionevolmente giustificato o no del rifiuto dell’autorizzazione a viaggiare.
Il caso su cui si sono espressi i giudici riguarda un cittadino del Kazakistan che ha cercato d’imbarcarsi a Cipro su un volo della compagnia rumena Blue Air per recarsi a Bucarest. Durante i controlli in aeroporto, la persona ha presentato il suo titolo di soggiorno temporaneo cipriota e la domanda di visto per entrare nel territorio rumeno introdotta via internet, allegando la risposta del Ministero degli Esteri secondo cui tale visto non era necessario. L’assenza di tale documento però ha comportato il rifiuto da parte della compagnia aerea d’imbarcare il passeggero, che ha fatto chiesto un’indennizzo davanti alla giustizia cipriota, che a sua volta si è rivolta alla Corte Ue.
La Corte ha ricordato che le norme europee prevedono che la Romania possa riconoscere come equivalente ai loro visti nazionali il documento di soggiorno (per periodi di massimo 90 giorni nell’arco di 180) rilasciato da un altro Stato membro. Il rifiuto di una compagnia aerea d’imbarcare un passeggero di uno Stato terzo senza un esplicito rifiuto da parte del Paese di destinazione è contrario alla normativa Ue e non priva il passeggero della protezione garantita dal regolamento in materia d’indennizzo e assistenza.