Abilitazione guide turistiche, no senza legge nazionale

E’ destinata a fare giurisprudenza “pesante” la sentenza del Consiglio di Stato che ha affermato il
principio che una guida turistica essendo di rango nazionale (come venne stabilito a suo tempo dalla legge 97/2013 in seguito ad una errata interpretazione della Bolkestein del 2006) non può essere abilitata da una Regione in assenza di una legge nazionale che indichi tempi e modalità, come avviene per una esame di maturità e per qualsiasi abilitazione professionale.

Nella fattispecie il massimo organo di giustizia amministrativa ha confermato con provvedimento pubblicato il 26 agosto 2020, la sentenza del Tar Calabria a proposito del ricorso promosso da Agta e da Uiltucs Campania avverso il bando guide Calabria. Il bando per l’abilitazione di nuove guide turistiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria uscì ad aprile 2019.

Agta e Uiltucs Campania presentarono il ricorso al Tar il successivo 3 giugno. Poco prima di Natale scorso il ricorso al Tar Calabria venne accettato. Città Metropolitana e Regione Calabria ricorsero al Consiglio di Stato a Gennaio 2020. Gli interessati ricorsero in appello ed oggi registrano un successo.

La sentenza chiarisce che “ne discende un complesso assetto che esclude la competenza legislativa regionale in materia di abilitazione alla professione di guida turistica, senza che possa validamente opporsi la condizione di inerzia del legislatore statale”.

Soddisfazione da parte della presidente di Agta Isabella Ruggiero: “In Italia – ha ribadito – non si sa come, con quali criteri e con che tipo di esami si debba diventare guida. Tutto questo deve essere stabilito da una legge statale e nel vuoto legislativo le abilitazioni non possono essere rilasciate. Speriamo che questa sentenza contribuisca ad accelerare i tempi della legge sulla professione, che attendiamo da 7 anni”.

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