Se l’aereo ritarda, i passeggeri hanno diritto a chiedere un indennizzo alla compagnia aerea – che può variare a secondo della gravità e della possibilità di ricollocamento su un altro volo – senza avere alcun onere di provare il ritardo subito, basta che alleghino il biglietto e sostengano che il contrattempo si è verificato. Sarà la compagnia aerea a dover dimostrare, nel caso intenda contestare la richiesta di risarcimento, che l’orario di atterraggio è stato rispettato. Lo sottolinea la Cassazione colmando una lacuna normativa e accogliendo il ricorso di un passeggero contro la decisione del Tribunale di Roma che gli aveva negato il rimborso dicendo che non aveva dimostrato il ritardo.
Al passeggero che si è rivolto alla Cassazione, il Tar aveva negato il rimborso del volo Berlino-Roma di Easyjet che aveva avuto quattro ore di ritardo il 23 dicembre del 2009 facendogli perdere anche l’imbarco sul Roma-Palermo.
“Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno” per negato imbarco, cancellazione del volo o ritardato arrivo “deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore”, scrive il verdetto della Cassazione. “Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dal Regolamento Ce 261/2004”, conclude la Cassazione. Ora il Tribunale deve riaprire il caso dando ragione al passeggero.