Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di giovedì 31 luglio il decreto cultura e turismo è ufficialmente legge. E con il decreto arrivano anche le regole per cogliere l’occasione delle detrazioni fiscali offerte ai mecenati del patrimonio pubblico. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare la guida sul nuovo regime fiscale agevolato che “prevede per persone fisiche o giuridiche che facciano erogazioni liberali in denaro a favore di cultura e spettacolo, un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015 e al 50% di quelle eseguite nel 2016”.
Le donazioni, viene precisato, possono essere fatte tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Persone fisiche e enti non commerciali possono sfruttare il bonus in dichiarazione, mentre le imprese con la compensazione in F24.
Quanto alla “misura” del bonus, le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale possono contare su un credito che arriva fino al 15% del reddito imponibile. Per i titolari di reddito d’impresa, invece, il credito massimo riconosciuto è pari al 5 per mille dei ricavi. Le agevolazioni sono riconosciute anche ai non residenti.
Danno diritto al bonus le erogazioni in denaro destinate alla manutenzione, alla protezione e al restauro di beni culturali pubblici (anche nel caso in cui i beni siano gestiti da soggetti concessionari o affidatari), oltre che al sostegno di istituti e luoghi della cultura pubblici. Vanno bene anche le erogazioni fatte per realizzare nuove strutture e restaurare o potenziare quelle esistenti, sia se appartenenti a fondazioni lirico-sinfoniche, sia se di proprietà di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Il credito, che non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Persone fisiche e enti non commerciali possono fruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui hanno fatto l’erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. Le imprese possono invece utilizzare il credito, nell’ambito dei pagamenti dovuti tramite modello F24, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui hanno eseguito le erogazioni.
L’Art-Bonus, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi anche per importi superiori al tetto dei 250.000 euro solitamente previsto per i crediti d’imposta agevolativi. Al credito, inoltre, non si applica il limite generale di compensabilità di 2 crediti d’imposta e contributi, pari a 700.000 euro a decorrere dal primo gennaio 2014. Nessun limite all’utilizzo del bonus neanche sul versante temporale, eccetto la ripartizione in 3 anni; la quota annuale non utilizzata può essere portata agli anni successivi se non “sfruttata” per intero. Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono riportare la quota annuale non utilizzata nelle dichiarazioni degli anni successivi, mentre i titolari di reddito d’impresa possono compensarlo nei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.
Infine, i beneficiari delle erogazioni devono comunicare ogni mese al Mibact l’ammontare delle erogazioni ricevute. Sono tenuti anche a dare pubblica comunicazione della cifra ricevuta, oltre che del suo utilizzo, anche attraverso un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali. Per leggere la guida on line clicca qui.