Nel regolamentare l’accesso alle zone a traffico limitato (Ztl), le amministrazioni locali devono tener conto delle esigenze delle attività alberghiere e non possono proibire la circolazione, indiscriminatamente a tutte le auto e per fasce orarie eccessivamente ampie, senza prevedere delle deroghe che permettano ai clienti di raggiungere il proprio hotel per effettuare le operazioni di carico/scarico dei bagagli. E’ questo, in sintesi, quanto si evince dalla sentenza numero 5454 del 2018, emessa dalla Sesta sezione del Consiglio di Stato lo scorso 24 maggio e pubblicata il 18 settembre.
Nel darne notizia e nel commentarla, il quotidiano di informazione giuridica Diritto e Giustizia, sottolinea: “L’hotel del centro ha diritto al pass Ztl per agevolare i propri clienti. E’ irragionevole impedir loro di avvicinarsi all’albergo con un veicolo, specialmente se si tratta di una struttura ricettiva posizionata nel centro storico di una elegante cittadina, molto frequentata da una clientela matura”.
Nel caso in oggetto, il gestore di un albergo di Merano, sito proprio nella Ztl, aveva avanzato opposizione contro la decisione dell’amministrazione locale di permettere il traffico delle auto nell’area solo al mattino dalle 6 alle 10 e al pomeriggio dalle 18.30 alle 19.30, prevedendo un divieto generalizzato alle macchine per il resto della giornata (delibera comunale n. 586 del 29 dicembre 2015) ed eliminando i permessi temporanei concessi in precedenza per permettere, appunto, il carico/scarico delle borse dei clienti. Il ricorso, respinto dal Tar di Bolzano, è stato invece accolto dal collegio giudicante di livello superiore.