Gli aiuti concessi a Tirrenia negli anni ’70 andavano notificati alla Commissione Ue qualora fossero idonei a falsare concorrenza, circostanza che sta al giudice nazionale verificare. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue nella sentenza sul caso Tirrenia-Fallimento traghetti del Mediterraneo. La Corte Ue ha anche stabilito che in questo caso non vale la prescrizione decennale che si applica alla Commissione per il recupero degli aiuti di Stato, perché questa non è applicabile anche alle richieste di risarcimento danni.
La vicenda giudiziaria della Tirrenia si trascina da decenni e i magistrati di Lussemburgo sono già stati chiamati altre due volte a occuparsi del caso. Negli anni Ottanta, la compagnia Traghetti del Mediterraneo (Tdm) – fallita a causa dei prezzi bassi che la Tirrenia riusciva a praticare giovandosi dei contributi pubblici – chiese un risarcimento alla società concorrente, ma perse in tutti e tre i gradi di giudizio.
Nel 1992 però il regolamento 3577 introdusse la libera concorrenza nel settore (che scattò nel 1999 per il cabotaggio da, tra e verso le isole nel Mediterraneo). Allora Tdm tornò alla carica e nel 2002 chiese un risarcimento direttamente allo Stato, sostenendo che gli aiuti furono illegittimi e che il giudice del primo processo avrebbe dovuto sollevare la questione di fronte alla Corte Ue.
In due distinte richieste sollevate nel corso del nuovo procedimento, la Corte disse che il giudice italiano avrebbe dovuto rimettere ai giudici Ue la questione già la prima volta e anche che la legge del 1974 effettivamente poteva aver falsato la concorrenza. Così lo Stato fu condannato a pagare 2 milioni di euro di risarcimento.
La Cassazione ha poi chiesto una precisazione definitiva. Per sapere se gli aiuti andassero considerati legittimi, perché la liberalizzazione intervenne solo nel 1999, oppure se furono illegittimi, perché il Trattato Ce del 1957 comunque già vietava la concorrenza sleale. Oggi la Corte spiega che “non è possibile escludere che, da un lato, lo stesso mercato fosse concorrenziale anche prima e che, dall’altro, le misure d’aiuto in questione fossero idonee a minacciare o falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale”.