Corte Ue: in caso ritardo è competente Paese decollo, anche se volo è preso in adv

Un passeggero che ha prenotato il proprio volo tramite un’agenzia di viaggi può fare ricorso contro la compagnia aerea per ottenere una compensazione pecuniaria, per ritardo prolungato del volo, davanti al giudice del luogo di partenza dell’aereo. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sul caso di una signora che nel 2013 ha stipulato un contratto “tutto compreso” con un’agenzia di viaggi ceca, che includeva il trasporto aereo tra Praga (Repubblica ceca) e Keflavik (Islanda), operato dalla compagnia aerea danese Primera Air Scandinavia.

Il volo Praga-Keflavik ha subito un ritardo di oltre quattro ore, quindi la signora si è rivolta al Tribunale del distretto di Praga 8 per ottenere la compensazione pecuniaria di 400 euro dalla Primera Air Scandinavia, così come previsto dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei. Il giudice, però, ha avanzato dubbi sulla propria competenza territoriale.

Nella sua sentenza, la Corte ha stabilito che in una situazione come quella in esame, in cui il vettore aereo ha operato il volo per conto di un’agenzia di viaggi che ha stipulato un contratto con il passeggero, quest’ultimo può invocare il regolamento sui diritti dei passeggeri anche in assenza di un contratto diretto con la compagnia aerea che ha sede in un altro Paese. Il passeggero può quindi fare ricorso per ottenere una compensazione pecuniaria davanti al giudice del luogo di partenza del volo.

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