Corte Ue: niente rimborso ritardo dopo bird strike

Se il volo ritarda in seguito a una collisione dell’aereo con uno stormo di uccelli, non è previsto alcun rimborso in quanto si tratta di una circostanza eccezionale. E’ quanto ha stabilito la Corte Ue, che sottolinea però che ogni ulteriore ritardo, dovuto a precedenti problemi dell’aereo o a un doppio controllo non necessario dopo l’incidente con i volatili, invece deve essere contabilizzato per un eventuale rimborso ai clienti.

La sentenza dei giudici di Lussemburgo è relativa al caso di una coppia ceca che ha chiesto il rimborso di 250 euro, come previsto dal regolamento Ue sui diritti dei passeggeri, per un ritardo di oltre 5 ore di un volo da Burgas, in Bulgaria, a Ostrava, in Repubblica Ceca, accumulato in seguito a un primo problema tecnico dell’aeromobile a una valvola, e in seguito a una collisione con alcuni uccelli, più a un doppio controllo tecnico dopo l’incidente.

La Corte ha quindi concluso che “la collisione tra un aeromobile e un volatile costituisce una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento”, ma “il ritardo imputabile alla circostanza eccezionale deve essere dedotto dal tempo totale di ritardo del volo al fine di valutare se la parte del ritardo imputabile al vettore sia pari o superiore a tre ore e debba quindi essere oggetto di una compensazione pecuniaria”.

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