Corte Ue: per hostess vale diritto del paese in cui lavorano

Per le hostess e gli steward nelle controversie di lavoro non vale il diritto del paese della compagnia aerea o della società da cui sono assunti, ma la competenza è del giudice del luogo in cui “principalmente” svolgono le loro mansioni, ovvero da cui partono la mattina e rientrano la sera. Sono le conclusioni dell’avvocato generale della Corte Ue Saugmandsgaard Oe, in merito al caso di alcuni assunti di varia nazionalità come personale di bordo dalla Ryanair o Crewlink aventi come base di servizio l’aeroporto di Charleroi, in Belgio, dove erano tenuti a risiedere a meno di un’ora di distanza.

Secondo l’avvocato Ue “il giudice competente è quello del luogo nel quale o a partire dal quale il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro”, e questo luogo “deve essere individuato dal giudice nazionale alla luce di tutte le circostanze rilevanti”. Per Oe, quindi, la circostanza che il lavoratore sia direttamente impiegato dalla Ryanair o messo a disposizione della Ryanair dalla Crewlink, società ugualmente di diritto irlandese, “non è un criterio rilevante” in tale contesto, né la nazionalità degli aerei su cui hostess o steward svolgono il loro lavoro.

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