Una compagnia aerea deve risarcire un passeggero per il negato imbarco anche se lo ha comunicato anticipatamente e il passeggero coinvolto non si è quindi presentato all’accettazione. Non vi è poi motivo di applicare al negato imbarco la regola, prevista unicamente per le cancellazioni del volo, secondo la quale i vettori aerei sono esonerati dal loro obbligo di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri qualora li informino della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue sul caso di una persona che si era rivolta a un tribunale tedesco chiedendo 250 euro di compensazione alla Latam Airlines per un negato imbarco su un volo da Francoforte sul Meno a Madrid e della successiva cancellazione della prenotazione del volo di ritorno, due settimane dopo, visto che la passeggera non aveva preso il volo di andata.