“Con il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate manteniamo fede a quanto promesso solo pochi mesi fa. Finora le mance dei camerieri avevano la stessa tassazione del lavoro dipendente, invece ora c’è una tassazione del 5%. Eravamo l’unico Paese in cui le mance erano tassate. Questo va nella direzione della premiazione del merito, chi fa bene il proprio lavoro deve essere premiato e la mancia è una gratificazione del lavoro fatto bene”.
Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, commenta il codice tributo istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate, per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
L’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva
espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.