Il Tar del Lazio ha stabilito la legittimità della sanzione da complessivi 100mila euro inflitta dall’Antitrust nel novembre del 2018 a Easy Market, agenzia di viaggi online appartenente al gruppo Hotelbeds, accusata di due pratiche commerciali scorrette nell’ambito dell’offerta di servizi turistici.
Easy Market, attraverso il sito www.lol.travel/it, offre la possibilità di effettuare la ricerca e il confronto di voli, hotel e altri servizi turistici disponibili sul mercato, nonché di procedere all’acquisto degli stessi. Il procedimento che portò alla sanzione concerneva due condotte considerate illegittime: la prima riguardava l’applicazione di un supplemento di prezzo in relazione a determinati strumenti di pagamento (cd. credit card surcharge), mentre la seconda riguardava l’assistenza telefonica a tariffazione maggiorata per i servizi di post vendita relativi ai servizi turistici di voli.
Il Tar ha ritenuto infondato il ricorso proposto. Quanto alla condotta relativa all’applicazione del supplemento di prezzo – scrivono i giudici – “la condotta illecita riferibile al cd. ‘credit card surcharge’, risulta vietata” dal Codice del Consumo “secondo cui i venditori di beni e servizi ai consumatori finali ‘non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti'”.
Quanto invece alla condotta riferita all’assistenza telefonica a tariffazione maggiorata “le affermazioni della società ricorrente – scrive il Tar – risultano smentite dalla documentazioni acquisita dall’Autorità e riportata nel provvedimento” e “risulta pienamente confermata l’affermazione dell’Autorità secondo cui seppur fosse stata predisposta una linea telefonica a tariffa base la condotta del professionista era stata tale da renderla, di fatto, non conoscibile e quindi non fruibile”. In tema di quantificazione della sanzione, infine, “l’importo delle due sanzioni applicate risulta non solo congruo e proporzionato, ma anche fondato sull’applicazione di criteri avallati dalla giurisprudenza e, pertanto, legittimo”.