Licenza alle ferrovie solo se hanno sede in Italia

Approvato dal Senato l’articolo del Ddl Sviluppo

Il rilascio della licenza per il servizio ferroviario di trasporto di passeggeri potrà avvenire “esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia o, qualora siano controllate, da imprese aventi sede all’estero nei limiti dei medesimi principi di reciprocità previsti per il rilascio dell’autorizzazione”. L’Aula del Senato ha approvato l’articolo del Ddl Sviluppo che, inserito durante l’esame in commissione industria, dà incarico al ministro per le Infrastrutture di adottare, entro 90 giorni dall’approvazione della legge, un decreto con i requisiti “per poter svolgere i servizi ferroviari passeggeri con origine e destinazione nel territorio nazionale”.

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