Multa a Costa Crociere: non informò su peste in Madagascar

L’Antitrust ha irrogato una sanzione pari a due milioni di euro a Costa Crociere per una pratica commerciale scorretta. “In occasione della vendita e organizzazione di due crociere denominate rispettivamente ‘neoRiviera’ e ‘Paradisi sul mare’, non ha fornito ai consumatori un’informazione corretta e tempestiva circa lo stato di emergenza sanitaria in Madagascar, frapponendo inoltre ostacoli all’esercizio dei diritti dei consumatori connessi alle variazioni del programma di viaggio”, spiega il Garante.

“A seguito dell’epidemia di peste verificatasi in Madagascar a partire dall’agosto 2017 – si legge nella nota del Garante – la compagnia di crociere ha modificato gli scali previsti nel programma delle crociere interessate, con partenza rispettivamente ad ottobre e dicembre 2017, senza darne tempestiva comunicazione ai consumatori, i quali sono stati informati della necessità di variare l’iter di viaggio originariamente previsto, nel primo caso, a partenza avvenuta, nel secondo, a ridosso della data di partenza”. Per cui “la tempistica e le modalità con cui sono state comunicate le variazioni di programma hanno di fatto ostacolato la facoltà di scelta dei consumatori, i quali avrebbero avuto il diritto di decidere se recedere dal contratto o fruire della crociera senza le previste tappe in Madagascar, in questo caso con una congrua riduzione del prezzo”, sottolinea l’Antitrust. “Costa Crociere, al contrario, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di rendere edotti i consumatori, fin dal primo contatto e in ogni caso prima della partenza, della situazione di rischio sanitario esistente nei paesi oggetto delle mète turistiche pubblicizzate”. Ma “invece ha continuato a pubblicizzare e vendere le crociere in questione, comprensive delle tappe in Madagascar, anche a seguito della diffusione dei comunicati sull’emergenza sanitaria da parte delle autorità locali e del Ministero della Salute, senza avvertire i consumatori di una possibile variazione del programma di viaggio”, conclude l’Antitrust.

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