Nube, AINet: cliente può scegliere modalità di rimborso

La legge non prevede rimborso del danno ma salvaguarda il costo del viaggio

La cancellazione di una vacanza o di un volo per causa di forza maggiore non dà diritto al rimborso dei danni ma la legge salvaguardia pienamente il costo del viaggio con la facoltà di scegliere la modalità di rimborso. E' quanto ricorda in una nota AINet, associazione Italiana Network Turistici, ribadendo che in questi casi, secondo l'articolo 92 del documento relativo al Diritto di recesso nei servizi turistici, il cliente ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo. Le compagnie aeree o i TO possono proporre alternative di data o destinazione, buoni da utilizzare per una successiva partenza o qualsiasi alternativa. Non possono, però, esimersi dal rimborsare in denaro quei clienti che ne facciano espressa richiesta. Per legge la scelta finale resta comunque del cliente.
"In questi giorni stiamo ricevendo innumerevoli richieste relative alle cancellazioni sia di viaggi leisure sia business verso le più diverse destinazioni – ha spiegato Franco Gattinoni, neo presidente AINeT – Comprendiamo gli operatori, TO o compagnie aeree che stanno avendo un danno economico altissimo per questa emergenza. Allo stesso tempo, però, dobbiamo tutelare i clienti che si sono trovati ad affrontare questa situazione".

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