Sono due le norme introdotte su iniziativa del ministro del turismo, Michela Vittoria Brambilla, nel disegno di legge di riforma dei porti approvato oggi dal consiglio dei ministri.
In primo luogo, il Piano regolatore portuale valuta la possibilità di destinare ad approdi turistici "strutture o ambiti idonei" nell'area portuale, che risultino sottoutilizzati o non utilizzabili per funzioni di prevalente interesse pubblico. Ogni autorità portuale dovrà avviare questa ricognizione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e dovrà completarla entro i successivi sei mesi.
"La nostra norma – ha spiegato il ministro – permetterà di fare fronte alla crescente domanda di spazio per la nautica da diporto, un settore che contribuisce significativamente al turismo ma ancora in maniera minore rispetto al suo potenziale".
La seconda norma riguarda i punti d'ormeggio rimovibili per le piccole imbarcazioni e i natanti da diporto, cioè gli impianti di ancoraggio e di collegamento con la terraferma e i cosiddetti "pontili galleggianti". Chi è già titolare di concessioni demaniali marittime, anche in via provvisoria, non avrà più bisogno di chiedere altri permessi per realizzare nell'area concessa queste strutture a carattere stagionale.