Rivoluzione nell’Ue: chi vende servizi turistici è organizzatore di viaggio

Chiunque vende più servizi, anche on line attraverso il proprio sito, deve essere considerato organizzatore di viaggi. Lo stabilisce la nuova norma della Commissione Europea che offre due definizioni ben precise di ‘pacchetto di viaggio’ e ‘linked travel arrangements’.

Nel caso del pacchetto vacanza, in base alle nuove regole, qualunque soggetto che, in fase di prenotazione, proponga più di un servizio diventa automaticamente organizzatore del viaggio. Dunque, anche una compagnia aerea che propone una sistemazione alberghiera al proprio cliente durante il processo di booking sul proprio sito deve fornire le medesime garanzie di un pacchetto preassemblato. E diventa quindi responsabile di tutti i servizi acquistati con l’obbligo di informare il cliente delle garanzie di cui gode.

Invece, il ‘linked travel arrangements’ si verifica, ad esempio, quando un cliente, dopo aver acquistato un volo, riceva un’offerta per una sistemazione alberghiera da acquistare cliccando su un link (e quest’ultima sia confermata entro 24 ore). Con questa modalità, il cliente ha la garanzia del rimborso o eventualmente del rimpatrio in caso di fallimento di uno dei player coinvolti nella prenotazione. Questa modalità è da distinguere dalle prenotazioni ‘click-through’, in cui nome, email e dati di pagamento del passeggero vengono trasferiti dal primo sito al secondo. In questo caso, si applicano le garanzie complete, previste per ogni pacchetto turistico.

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