Resta allo stato confermata la sanzione da un milione di euro inflitta nel febbraio scorso dall’Antitrust a Grimaldi Group, ritenendo che la stessa non avrebbe adeguatamente compensato i propri clienti per i disagi provocati dai ritardi delle sue navi. Lo ha deciso il Tar del Lazio con un’ordinanza con la quale ha respinto la domanda incidentale di sospensione proposta dalla stessa Grimaldi Group, società che esercita l’attività di vettore marittimo per il trasporto di passeggeri, veicoli e merci sulle principali rotte nazionali.
In base ad alcune segnalazioni di consumatori trasmesse dall’Autorità di Regolazione nei Trasporti sarebbe emerso che Grimaldi, nonostante l’esplicita richiesta proveniente dai passeggeri di ricevere il risarcimento dovuto sotto forma di denaro, avrebbe invece riconosciuto un bonus da utilizzare per una successiva partenza e non un rimborso pecuniario, salvo il caso di reiterate istanze o a seguito dell’intervento di un legale. In più, la società non avrebbe riconosciuto ai passeggeri il risarcimento calcolato come quota del prezzo dell’intero biglietto ma avrebbe parametrato la compensazione al solo servizio passeggeri, con esclusione della componente relativa al trasporto dell’auto e alle altre eventuali componenti accessorie previste. Il Tar, considerato che “ad un primo sommario esame, il ricorso non appare fondato atteso che la ricorrente non contesta di aver posto in essere le condotte che le vengono addebitate”, ha rilevato che “non sono stati evidenziati profili di pregiudizio grave e irreparabile tali da giustificare la sospensione del provvedimento impugnato, anche tenuto conto che la ricorrente non ha proposto istanza di rateizzazione della sanzione”.