Tarsu, hotel e abitazioni hanno stessa potenzialità rifiuti

L’ultima sentenza a favore degli albergatori è della Commissione tributaria provinciale di Lecce

Ennesima sentenza a favore degli alberghi per la questione Tarsu. Questa volta da Lecce. Con la recente sentenza n. 629/2/2010, depositata il 3 novembre scorso, infatti, la Commissione tributaria provinciale di Lecce sottolinea una piena equiparazione tra le civili abitazioni e le attività alberghiere attraverso una corretta applicazione della norma contenuta nell'art. 68, comma, 2, lettera c), D.Lgs. n. 507 del 1993 a cui si è attenuto anche il Comune di Milano che con proprio Regolamento ha previsto all'art. 23, "determinazioni delle categorie" l'assimilazione degli alberghi alle abitazioni, come emerge dal comma 2.1: "agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree scoperte tassabili sono così classificate: 1) abitazioni e locali annessi (cantine, solai e simili), affittacamere, alberghi, carceri, case di, cura private, collegi, locande, ospedali, pensioni, residence, ricoveri". 
I giudici hanno, quindi, ritenuto di dover dare adeguato rilievo al principio "per cui aree che presentino la stessa potenzialità di rifiuti debbano essere tassate con il medesimo criterio. Nel caso delle attività alberghiere, appaiono sussistere aree aventi una diversa potenzialità produttiva di rifiuti: maggiore per le aree destinate a ristorazione, cucine ed altro, minore per le aree destinate alle unità abitative. Pertanto il Collegio ritiene legittima la tassazione delle aree non destinate ad uso abitativo, disponendo la riliquidazione della tassa per quelle aree destinate ad unità abitative".

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