Voli in ritardo, Assotravel: ricadute anche su pacchetti

Sentenza dell’Ue del 19 novembre dà opportunità di chiedere rimborsi

Con la sentenza della Corte Europea del 19 novembre sul trasporto aereo che dà la possibilità ai passeggeri di richiedere il rimborso non solo nel caso in cui il volo viene cancellato ma anche se arriva a destinazione con oltre tre ore di ritardo, Assotravel precisa che il risarcimento pecuniario varia in base alla distanza del viaggio così come per i voli cancellati.
Le tariffe previste variano quindi dagli euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km; euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 km; euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.
Il diritto all’indennizzo non sussiste solo nel caso in cui la compagnia aerea è in grado di dimostrare che il ritardo sia stato dovuto "a cause eccezionali" non dipendenti e non controllabili dal vettore e che sono state assunte tutte le misure tecniche del caso.
Secondo il Servizio Legale Confindustria Assotravel, la sentenza avrà forti ricadute anche sui pacchetti vacanze. “Vogliamo ritenere – si legge in una nota – che i tour operator tenderanno a garantirsi adeguatamente in sede contrattuale con i vettori di linea e, soprattutto, con quelli charter con i quali il ritardo in partenza (ma anche quello in arrivo) è un fatto quasi endemico specie nella fasi di alta stagione dove le "rotazioni" seguono ritmi serratissimi. Ricordiamo poi che l’organizzatore (grande o piccolo che sia) del pacchetto turistico è sempre responsabile dell’operato dei vettori utilizzati e quindi il tema non mancherà di toccare anche le piccole agenzie di viaggio che organizzano viaggi taylor made per i propri clienti specie grazie alle opportunità offerte da internet. In effetti le compagnie aeree potranno rispondere subito e direttamente come fanno di solito per la cancellazione, ma se ciò non avvenisse potremmo avere casi in cui i clienti richiedono il risarcimento direttamente all’operatore. Resta fermo in ogni caso il diritto di quest’ultimo a rivalersi sul vettore come ancora il diritto di quest’ultimo e a sua volta a rivalersi verso chi ha provocato il ritardo con il proprio comportamento (se terzo). Allo stesso modo resta in piedi il diritto del cliente al risarcimento del danno al di là dell’indennità prevista dalla norma qui richiamata, ma il danno deve sempre essere dimostrato e quindi potrà riguardare essenzialmente un’area business. Sussiste sempre poi l’obbligo di assistenza e anche in questo caso grandi e piccoli operatori devono curare tale previsione contrattuale con i vettori, specie se charter”.

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