Nella seduta del consiglio dei ministri del 2 novembre scorso è stato approvato lo schema di decreto del presidente della Repubblica recante regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. Il testo dovrà ora passare al vaglio della Conferenza Stato Città e dovrà acquisire il parere del Consiglio di Stato. Di seguito una prima sintesi dei contenuti.
All'articolo 1. il testo definisce l'ambito di applicazione.
Il comma 2 richiama il testo della norma istitutiva e circoscrive l'applicazione ai soli comuni capoluogo di provincia, alle unioni di comuni ed ai comuni inseriti nelle liste di comuni turistici predisposte dalle regioni.
A tale riguardo va sottolineato che tale scelta contrasta con il decreto legislativo correttivo previsto dalla legge sul federalismo fiscale, approvato in sede di esame preliminare dallo stesso consiglio dei ministri nella seduta dello scorso 24 ottobre, che stabiliva che tutti i comuni, senza alcuna esclusione, possono introdurre la tassa di soggiorno.
Al comma 2. è chiarito che l'imposta di soggiorno è finalizzata "esclusivamente per il finanziamento totale o parziale degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive".
Al comma 3. sono elencati una serie di interventi in materia di turismo dei quali alcuni (lettere h) ed i)) si prestano però ad una lettura piuttosto ampia.
L'art. 2 elenca gli elementi che il regolamento comunale dovrà prevedere per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e prevede la possibilità di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.
L'art. 3 definisce i criteri per riduzioni ed esenzioni, mentre l'art. 4 individua modalità delle dichiarazioni, versamenti e rimborsi e il 5 le attività di controllo.
L'articolo 6, prevede nelle disposizioni finali l'automatico adeguamento dei regolamenti adottati prima della entrata in vigore del regolamento nazionale.
Resta naturalmente esclusa la città di Roma, il cui contributo di soggiorno è istituito sulla base di un diverso provvedimento normativo.