Luce verde da Regione per nuova classificazione e denominazione strutture open air

Adesso in Sardegna in campeggi si potranno chiamare anche camping e i villaggi turistici, per essere tali, ed è sufficiente che destinino almeno il 25% della propria capacità ricettiva complessiva (e non il 35% come attualmente previsto) alla sosta e al soggiorno in strutture amovibili (tende, caravan, autocaravan, maxicaravan, case mobili) di proprietà dell’azienda, mentre per la parte residua è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da ospiti forniti di mezzi di pernottamento propri. Sono le modifiche apportate alla legge sul turismo (n. 17 del 2016) contenute in una proposta di legge approvata dal Consiglio regionale.
I correttivi alla norma erano stati richiesti più volte dalle associazioni di categoria per esplicitare la tipologia di attività e per chiarire i dubbi in merito alle violazioni delle norme di tutela paesaggistica. Nella nuova formulazione si legge che nelle aziende ricettive all’aria aperta “gli allestimenti mobili di pernottamento sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici e edilizi”. Per questo la legge specifica ora che questi allestimenti (caravan, case mobili ecc.) devono conservare le ruote e non devono avere alcun collegamento permanente al terreno. Modificata anche la classificazione: i villaggi turistici e i campeggi ora potranno essere classificati da 1 a 5 stelle e non solamente da 1 a 4 stelle come fino ad ora previsto.

 

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