Il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso del governo sospendendo l’ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas che imponeva test Covid obbligatori per chiunque arrivasse nell’Isola, da lunedì 14 settembre. Lo hanno deciso i giudici amministrativi con un decreto, a firma del presidente del Tribunale amministrativo Dante D’Alessio, che ha accolto la domanda cautelare di sospensiva proposta dall’avvocatura dello Stato per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Fissata anche la data dell’udienza di merito: sarà il 7 ottobre. Con questa decisione vengono sospesi gli effetti dell’ordinanza numero 43 dell’11 settembre che prevedeva per tutti passeggeri in arrivo dall’estero o dal territorio nazionale la presentazione, all’atto dell’imbarco, dell’esito di un ‘test – sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido – eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbiano dato esito negativo per covid-19″.
Alternativamente si poteva autocertificare di “essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test sierologico, molecolare o antigenico, il cui esito è risultato negativo”. Secondo la tesi del Governo il provvedimento, invece, viola l’articolo 16 della Cosituzione sulla libera circolazione delle persone.
La pronuncia monocratica da parte del presidente del Tar Sardegna, si legge nel decreto dei giudici amministrativi, “presenta ragionevoli probabilità di esito favorevole”. Secondo il Tribunale amministrativo regionale “le disposizioni impugnate devono ritenersi effettivamente limitative della circolazione delle persone tenuto conto che, oltre a prevedere per tutti coloro che, anche in assenza di sintomi della malattia, intendono fare ingresso nel territorio regionale, la presentazione, all’atto dell’imbarco, dell’esito di un test (sierologico o molecolare o antigenico rapido), effettuato nelle 48 ore precedenti, costringono coloro che non avessero effettuato preventivamente il test ad effettuarlo, a mezzo di tampone, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, in strutture pubbliche o private accreditate presenti nella regione, prevedendo per gli stessi ‘l’isolamento domiciliare’, fino all’esito negativo degli stessi esami e salvo ulteriori diverse disposizioni dell’Azienda sanitaria competente”. Inoltre “le disposizioni limitative della libera circolazione delle persone . scrive il presidente del Tar Dante D’Alessio – incidendo su un diritto costituzionalmente garantito (art. 16 della Costituzione) e su una delle libertà fondamentali garantite dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, possono essere adottate con D.P.C.M. solo in presenza di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza e, come si è detto, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in determinate aree”.