Cassazione si pronuncia a favore delle guide turistiche siciliane

Si è concluso con l’accoglimento del ricorso da parte della Suprema Corte il caso di una adv siciliana, accusata dall’assessorato al Turismo di aver abilitato all’attività di guida turistica 3 dipendenti francesi, considerati privi di titoli ad hoc.

I giudici di Cassazione nella sentenza 461, parafrasando il comma 4 dell’articolo 10 del cosiddetto ‘decreto Bersani’, ricordano che l’attività di guida turistica non può essere preclusa ai titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o archeologia e che l’attività di accompagnatore turistico si confà perfettamente a chi è laureato, o possieda un diploma universitario in materia turistica.

Secondo la sentenza “le leggi regionali in materia di guide e accompagnatori turistici eccedono la competenza regionale in tema di professioni sancito dall’articolo 117 della Costituzione, violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse, risolvendosi in una indebita ingerenza di settore”.
Inoltre, i giudici fanno notare come la previsione di limiti territoriali entro cui confinare la professione, comporti una lesione al principio della libera prestazione dei servizi sancita dal Trattato Cee.

Infine, la Cassazione specifica che nel caso in questione le guide erano in possesso delle qualifiche necessarie e l’imposizione ad operare in ambito provinciale non poteva essere accolta in considerazione della sopraggiunta legislazione nazionale (il decreto Bersani, appunto) che ha liberalizzato il settore proprio in ottemperanza alle direttive comunitarie. Adesso la palla torna al tribunale di Palermo.

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