Guide turistiche, dibattito su bando, decreti, corsi ed esami

L’argomento continua a suscitare l’attenzione dei nostri lettori tra commenti e chiarimenti

L'argomento guide turistiche continua a essere ampiamente dibattuto sulle pagine di sicilia.travelnostop.com tra commenti e chiarimenti nonostante le delucidazioni di Anna Maria La Vecchia, dirigente Servizio 9 del Dipartimento Turismo dell'assessorato, nella news "Concorso guide, la fonte è l'art 2 della legge regionale 8/2004". Spiegazioni, però, a cui sono seguiti i commenti di Vincenzo Ciceraro e Roberta Sinopoli che integriamo con un ulteriore chiarimento di Anna Maria La Vecchia.
Ciceraro si è concentrato sui corsi di aggiornamento. "L'assessorato – si legge nel suo commento – ci spieghi perché della legge 8/2004 viene applicato l'art. 2 per richiedere la laurea a chi vuole accedere alla professione di guida turistica e non viene invece applicato l'articolo 3, in base a cui, coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e coloro i quali conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritti in ciascuna Sezione dell'albo regionale previa frequenza obbligatoria di un corso di aggiornamento di 300 ore organizzato, anche in sedi decentrate, dall'assessorato regionale del Turismo in collaborazione con le Università siciliane, da avviare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".  
"Sono alquanto meravigliato – scrive invece Roberta Sinopoli – aver letto del decreto per il bando di esame quando la Regione dovrebbe solo ‘di fatto' analizzare i titoli e prendere atto dell'abilitazione allo svolgimento della professione a chi ne ha diritto, secondo la legge 40/2007 senza alcun esame. Inoltre abbiamo assistito al proliferare di corsi dedicati alla preparazione agli esami, sponsorizzati da pseudo enti (politici) che richiedono quote di partecipazione fino a 700 euro per persona (di cosa si tratta, di presunti lasciapassare a pagamento??) Non riusciamo proprio a liberarci dei vecchi fardelli".
A questi commenti replica così Anna Maria La Vecchia.
"La legge regionale 8/2004 non è stata abrogata dall'art. 10 comma 4 della legge 40/2007, che anzi richiamava la necessità dell'accertamento dei requisiti di professionalità "previsti dalle leggi regionali", la stessa legge aveva semplicemente introdotto delle procedure privilegiate per i titolari di alcune tipologie di laurea. La norma della citata legge è stata poi abrogata.
La legge regionale 8/2004 nel suo complesso non è stata mai assoggettata a giudizio e declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale che invece è intervenuta su leggi di altre regioni.
Pertanto ad oggi la legge regionale 8/2004 è vigente, al pari delle altre leggi regionali, e come tale deve essere attuata, tenendo conto dei principi introdotti dalle direttive europee e dalle relative norme nazionali di recepimento e nei limiti dagli stessi consentiti.
Le tariffe di cui al decreto dello scorso anno non sono cogenti, bensì costituiscono tariffe di riferimento.
Per quanto concerne, infine, i corsi di preparazione agli esami, tali corsi nascono da iniziative estranee alla regione e di cui pertanto la stessa non può rispondere".
Nell'opinione di oggi, infine, è possibile leggere la posizione dell'Agt Palermo. E con questo ci auguriamo di aver fornito ai nostri lettori tutti gli aggiornamenti e le delucidazioni necessarie sull'argomento.

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