Il passeggero che rinuncia a viaggiare in aereo per le limitazioni imposte dall’obbligo di quarantena ha il diritto di essere risarcito dalla compagnia. Lo ha stabilito il giudice di pace di Palermo, secondo quanto si legge sul sito Italiaatavola.net.
La normativa applicabile è costituita dal Regolamento Eurounitario che riconosce al passeggero il diritto di scegliere fra la ripetizione dell’importo in denaro e altre forme di rimborso: come a esempio i voucher, previsti nel nostro Paese dal decreto Cura Italia (approvato durante l’emergenza epidemiologica).
Il principio stabilito dal giudice si estende infatti a quanti sarebbero dovuti partire durante l’emergenza Covid e si sono visti negare il rimborso dalle compagnie, con la motivazione che il volo era comunque operativo, anche se nel Paese di destinazione o rientrando dal viaggio, era previsto un periodo di quarantena.
Soddisfazione del Codacons: “la sentenza è molto importante, in quanto finalmente vengono garantiti i diritti del consumatore-viaggiatore anche nel caso in cui il volo effettivamente venga portato a compimento, ma lo stesso debba sopportare limitazioni a causa del periodo di quarantena imposto dal Paese di arrivo o di partenza. Per questo motivo ora chiediamo alle compagnie aeree di adeguarsi altrimenti sarà necessario per il consumatore presentare una richiesta di rimborso».