Stop alla quarantena per chi arriva da Spagna, Grecia, Malta e Croazia

Stop alla quarantena per chi arriva da paesi a rischio come Malta, Croazia, Spagna e Grecia ma estensione fino al 7 ottobre dell’obbligo a mostrare esiti del tampone o a effettuarlo all’arrivo negli aeroporti, nei porti o nell’aria di confine. Lo prevede la nuova ordinanza del governatore della Sicilia, Nello Musumeci. Dunque già da ieri sera tutti i passeggeri provenienti dai 4 paesi, senza distinzione tra residenti e non residenti in Sicilia, sono sottoposti a tampone molecolare o antigenico.

Di seguito il testo dell’ordinanza nazionale, recepita in ogni sua parte dall’ordinanza della Regione Siciliana n. 34 del 10 settembre, che prevede le misure urgenti, valide fino al 7 ottobre, per il contenimento del Covid.

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

editore:

This website uses cookies.