Una legge quadro per salvare le figure professionali turistiche non protette

Le diverse regolamentazioni che regolano le figure delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, che si prestano ad interpretazioni diverse, sono state al centro del webinar “PROFESSIONISTI DEL TURISMO: QUALE FUTURO?”, promosso e moderato da Angela Macaluso di Sicily by Experts che ha testimoniato le sue esperienze professionali maturate sia nella veste di tour operator che di accompagnatrice turistica. La registrazione del webinar è disponibile alla fine della nostra news.

Nel corso della relazione introduttiva i consulenti legali Saverio Panzica e Giuseppe Fianchino hanno ribadito come all’interno della normativa nazionale di settore (il c.d. Codice del Turismo, D.lgs n. 79/2011) non vi sia alcuna definizione della professione di “Accompagnatore turistico” distinta da quella di “Guida turistica”. Al contrario, si registra una completa equiparazione tra le due figure.

Inoltre, la Commissione Europea, nell’ambito della procedura EU Pilot 4277/12/MARK, ha contestato la incompatibilità con la normativa dell’Unione europea della legislazione nazionale relativa alle guide turistiche, laddove essa prevede che l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica abbia validità solo nella regione o provincia di rilascio.
In relazione alle contestazioni di cui sopra il Governo italiano, attraverso lo strumento della
legge europea 2013 con l’articolo 3, al fine di evitare l’apertura di una procedura di
infrazione, si è limitato a stabilire la portata nazionale dell’autorizzazione e a consentire alle
guide turistiche – abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri – di operare su
tutto il territorio nazionale, senza ulteriori autorizzazioni.

Che allo stato non vi sia una normativa nazionale in materia è confermato dalle recenti pronunce
della Giustizia Amministrativa, ove si afferma: “Deve prendersi atto che il vuoto normativo
venutosi a creare a livello statale nel settore delle professioni turistiche, dal 2013 ad oggi, con la
mancata indicazione di uniformi requisiti di accesso alla professione di guida nella sua nuova veste
di rilievo nazionale”. (Tar Reggio Calabria, Sentenza n. 726/2019 del 16-12-2019). Tale decisione è stata confermata – in sede di appello – Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza n. 5213/2020 del 26-8-2020).

Inoltre si rileva che nell’ordinamento interno è presente una disposizione che dispone l’equiparazione tra la figura di accompagnatore turistico e la guida turistica. Si tratta dell’art. 30 del
D.lgs. 206/2007, riservato alla libertà di stabilimento del cittadino dell’Unione Europea che intende trasferirsi in Italia. Nell’allegato IV, lista III, è contenuto un espresso riferimento alla figura della “Guida Accompagnatrice”. Tale figura, per effetto del combinato disposto di cui all’art. 30 e del rinvio all’allegato IV, lista III, per veder riconoscere in Italia la relativa qualifica necessita della
dimostrazione di tre anni di esperienza quale lavoratore autonomo.

Nel sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali è pertanto possibile, per lo straniero (cittadino di uno Stato membro dell’UE), cumulare le due professioni ai fini di una richiesta di stabilimento (ovvero diventare ‘guida’ in Italia con evidente discriminazione a carico dei soggetti stabiliti in Italia).

“Per risolvere la discrasia tra le figure professionali non protette e recepire le disposizioni dell’Unione Europea che hanno, di fatto, unificato le figure professionali turistiche non protette – ha concluso Marco Sarzano, presidente dell’associazione GAT (Guide Accompagnatrici turistiche) – si ritiene inderogabile e immediata la stesura di una legge quadro che preveda una specifica regolamentazione attuativa che garantisca la parità di condizioni e divieto di discriminazione dei cittadini italiani nei confronti dei cittadini di altri stati dell’Unione Europea. Del resto la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che le regioni non possono legiferare in merito alle professioni in quanto si tratta di materia concorrente (sentenza n. 5213/2020 del Consiglio di Stato del 26-8-2020).

“Un plauso – ha concluso Toti Piscopo, direttore di travelnostop.com – va alle imprese turistiche che nonostante una legislazione caotica riescono a garantire un servizio di accoglienza e di qualità.  Difficoltà legislative e interpretative che contraddistinguono non solo le professioni delle guide e degli accompagnatori ma tutte le categorie delle filiera turistica”.

Ai lavori ha partecipato anche Simona Suriano, deputato nazionale 5 stelle e componente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

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