Il volo da Milano a Palermo del 3 aprile 2018 era stato cancellato dopo ore di ritardo da Ryanair lasciando una passeggera siciliana bloccata in Lombardia. La compagnia le aveva pagato il trasferimento in hotel, il pernottamento, oltre al rimborso per il volo saltato. Non, tuttavia, la riprotezione su un volo alternativo. Cosa che la donna aveva dovuto fare, ma a sue spese e con un’altra compagnia, pagandosi anche un’ulteriore notte in hotel.
Secondo il giudice di pace, la compagnia irlandese non avrebbe rispettato tutti i diritti della passeggera e per questo l’ha condannata a versarle 342,42 euro, di cui 250 a titolo di risarcimento del danno, nonché a sostenere le spese di lite, quantificate in 238,50 euro.
La sentenza è stata emessa dal giudice della prima sezione civile, Elena Tuccio, che ha accolto le tesi dell’avvocato Vincenzo Inglima, che assiste la viaggiatrice. Ryanair si è difesa sostenendo prima di tutto che la competenza sarebbe stata del giudice irlandese e non di quello italiano e poi che il volo sarebbe stato cancellato per un malfunzionamento dei radar, fatto che rivestirebbe un carattere di “eccezionalità” e dunque “non previsto e non prevedibile”, negando quindi il diritto al rimborso delle spese e al risarcimento.