Turismo scolastico: AdV e TO chiedono il debito formativo per le scuole

Il turismo scolastico freme per ripartire ma ci sono ancora diversi ostacoli. A cominciare dall’atteggiamento delle istituzioni scolastiche che sempre più spesso confondono l’autonomia con l’anarchia e nelle gare per l’affidamento dei viaggi di istruzione fanno spesso riferimento a leggi ormai abrogate. A lanciare l’allarme è Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet Sicilia che insieme a Annamaria Ulisse, presidente di Assoviaggi Sicilia, e Toti Piscopo, presidente sezione turismo e nautica Sicindustria Palermo, hanno deciso di sollevare il problema anche a livello nazionale partendo dal caso Sicilia e da alcuni chiarimenti da parte di Federico Lucarelli, responsabile Ufficio Legale di Fiavet nazionale.

In particolare, secondo Lucarelli, diversi bandi richiamano erroneamente come normativa di riferimento e regolatrice del contratto da aggiudicare – il contratto di pacchetto turistico – legislazione nazionale e comunitaria ormai abrogata da tempo, e sostituita dalla Direttiva UE 2302/2015, recepita in Italia con Dlgs 62/2018.Iniqua l’imposizione del divieto di sub-appalto: laddove ontologicamante i contratti di pacchetti di viaggi nascono come forme di sub-appalto da parte dell’organizzatore ai fornitori di servizi (alberghi, vettori, etc) a beneficio del viaggiatore.

Ci si riferisce, ad esempio, alla richiesta di requisiti soggettivi di partecipazione non previsti dalla normativa di esercizio dell’attività delle agenzia di viaggi. In alcuni bandi infatti viene richiesto il possesso di cetificazione ISO o altre similari, che invece non sono previste dalla normativa sulle adv, e che in Sicilia, ad esempio, hanno solo in 3/4, che dunque potrebbe generare discriminazione nella libera concorrenza. Anche la richiesta di rilascio della garanzia fideiussoria non ha motivo di essere richiesta, visto che l’agenzia è già garantita sotto l’aspetto del rischio finanziario dalla garanzia per l’insolvenza ed il fallimento disponendo già del Fondo di garanzia per insolvenza e fallimento..

Quanto agli acconti del pagamento del prezzo, la normativa del Codice del Turismo prevede che siano necessari per assicurarsi in anticipo l’acquisto dei servizi e la convenienza del prezzo. Tale disposizione normativa, quindi, legittima il versamento dell’acconto da parte degli Istituti scolastici. In tal senso, Fiavet propone che i pagamenti relativi “agli stati avanzamento” siano effettuati nel seguente modo:

– Al momento della conferma di aggiudicazione, oltre l’acconto del 30% sul presunto importo deve essere corrisposto il costo del trasporto o della biglietteria.

– 15 giorni prima della partenza 30%, e conseguente consegna dei documenti di viaggio.

– Saldo entro 7/15 giorni dal rientro del gruppo.

L’avvocato Lucarelli punta il dito anche sull’errata applicazione del “rotazione” e del “sorteggio” per l’affidamento dei contratti e sul divieto di revisione del prezzo che viola la norma dell’art. 39 del Codice del Turismo, che consente agli organizzatori dei viaggi a pacchetto di incrementare il prezzo fino a 20 giorni prima della partenza, nei limiti dell’8% per la variazione di talune voci di costo indicate dalla disposizione (tasse di sbarco/imbarco; tasso di cambio valutario; costo del carburante nel trasporto passeggeri).

Sono criticità, non formali ma sostanziali, dicono all’unisono i rappresentanti delle associazioni, a cui va posto immediato rimedio per non accentuare le difficoltà che il settore in atto sta attraversando, ma principalmente per garantire i requisiti minimi della libera concorrenza e di garanzia per le famiglie.

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