La direttiva Ue sui pacchetti turistici tra rimborsi e voucher

Il viaggiatore ha diritto al rimborso per causa di forza maggiore. Lo ribadisce la nuova Direttiva europea del 19 marzo che al contempo – tenendo in conto dei problemi di liquidità – invita i viaggiatori a considerare di riprogrammare il viaggio o accettare un voucher. Voucher che – qualora non lo si usufruisse – dovrebbe essere rimborsato per intero al cliente.

Il testo recita così: The traveller has the right to get a full refund of any payments made for the package, within 14 days after termination of the contract.

Having regard to the strains on liquidity of tour operators because of missing new bookings coupled with reimbursement claims, travellers should consider accepting that their package tour is postponed to a later point in time. Having regard to the current uncertainty to make travel plans, that could be done by means of a credit note (so-called “voucher”). However, the traveller should have the possibility to ask for a full refund if, eventually, he or she does not make use of the voucher. Moreover, it should be ensured that the voucher is covered by appropriate insolvency protection.​​​​

“Altro che durata di 12 mesi dalla emissione (anche questo lascia il tempo che trova, dato che la durata dovrebbe essere almeno al 31/12/2021…per consentire di poterlo usare nel corso di una intera stagione turistica) – commenta Dario Ferrante, operatore turistico siciliano -. Tra l’altro, gli hotel non potrebbero neanche appellarsi a tariffe prepagate e non rimborsabili, dato che le cancellation policies valgono in condizioni normali e non in casi di emergenza globale come quella che stiamo vivendo. Imporre solamente la soluzione del voucher, piuttosto che il rimborso, é una interpretazione a senso unico. A causa della sopravvenuta impossibilità della prestazione verso i clienti e non avendo potuto richiedere le controprestazioni, siamo (noi operatori) costretti a restituire le somme ricevute come prevede tra l’altro il codice civile riguardo alla restituzione in caso il consumatore si trovasse a dovere recedere a causa di un fatto imprevisto.

Ma, sinceramente – aggiunge Ferrante – non servirebbe neanche appellarsi ai decreti o ai codici. Basterebbe seguire il buon senso e la solidarietà che richiede a gran voce l’industria turistica mondiale. Tutti i colossi del turismo stanno mettendo al primo posto la salvaguardia dei proprio clienti, offrendo rimborsi senza penali e cancellazioni gratuite. Ma gli hotel (non tutti, fortunatamente, ma grandissima parte) non sembrano ancora avere ben compreso la gravità della situazione e non capiscono che il mondo del turismo dopo la crisi apparirà molto diverso da come lo abbiamo tutti conosciuto. Un mondo che non dimenticherà quanto sta accadendo e in cui sopravviveranno solamente le aziende che si sono tenute per mano durante la crisi.

Siamo tutti sulla stessa barca. Abbiamo tutti gli stessi identici problemi. E non è creando una ulteriore spaccatura tra l’intermediazione tradizionale (penalizzata e stretta tra le esigenze di clienti e fornitori) e quella virtuale delle OTA (aiutata in ogni modo, anche per assoluta mancanza di reazione alle loro imposizioni unilaterali) – conclude – che si potranno mettere le basi per ricostruire insieme le basi del turismo del futuro”.

Clicca su EUROPA coronavirus_info_ptd_19.3.2020 (1)  per leggere la norma Ue.

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