La tassa di soggiorno è pienamente valida nel territorio della Regione Siciliana secondo la sentenza 1399 del 4 luglio 2013. La Terza Sezione del Tar di Palermo ha infatti respinto la richiesta di "…inapplicabilità in Sicilia delle disposizioni legislative (statali) che regolano il tributo", contenuta nel ricorso presentato, contro il Comune di Cefalù, da Uras Federalberghi Sicilia e da numerosi albergatori della cittadina normanna.
Il Collegio giudicante, inoltre, dando atto al Comune di avere "…opportunamente espunto dal regolamento la qualificazione del titolare o gestore della struttura ricettiva in termini di «responsabile d'imposta»", ha definito per nulla gravosi ed "espressione di quegli adempimenti minimi essenziali al funzionamento del sistema" i compiti richiesti agli albergatori, «titolari dei meri adempimenti strumentali alla riscossione».
Nel complesso, il TAR ha annullato soltanto un comma del Regolamento, in cui si sanzionava "l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta riscossa dal titolare della struttura ricettiva", mantenendo, comunque, valide le sanzioni nei riguardi del soggetto passivo, così come quelle per i titolari di struttura, per i casi di incompleta o infedele dichiarazione da parte di questi ultimi, come per la violazione dell'obbligo di informazione, nei confronti degli ospiti.
Soddisfatto il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, che ha auspicato che dalla sentenza del Tar possa giungersi ad un clima più sereno, nell'interesse della collettività.