martedì, 26 Novembre 2024

Un po’ di chiarezza sui diritti per risarcimenti aerei dentro e fuori l’Ue

Liligo fa chiarezza sulla normativa che tutela i diritti dei passeggeri aerei dentro e fuori l’UE, fornendo tutte le informazioni utili per richiedere i risarcimenti per situazioni di ritardo, cancellazione e overbooking.

Nell’UE, i passeggeri aerei hanno diritto a ricevere un risarcimento economico in caso di ritardo del volo, che deve essere superiore alle 3 ore, cancellazione, quando non viene notificata con almeno 2 settimane di anticipo, e overbooking. Per quanto riguarda un eventuale ritardo, è possibile ottenere da 250 euro fino a 600 euro di rimborso, in relazione alla distanza del volo in km. La cancellazione del volo e l’overbooking prevedono, invece, risarcimenti che vanno da 250 euro a 400 euro.

La ricerca di Liligo conferma una situazione analoga per i passeggeri che volano fuori dall’UE, che possono ricevere risarcimenti più elevati rispetto a quelli previsti dentro l’UE. In caso di cancellazione o overbooking di un volo, infatti, hanno diritto a ricevere 250 euro per i voli con distanza fino a 1.500km, 400 euro per i voli con distanza compresa tra 1.500 e 3.500 km, e 600 euro per i voli con distanza superiore a 3.500 km.

Oltre a risarcimenti di tipo economico per il danno subito durante il viaggio, i passeggeri hanno diritto a ricevere da parte del vettore l’imbarco sul primo volo disponibile verso la stessa destinazione del volo cancellato, e il diritto a un volo alternativo in una data successiva. Devono anche ricevere cibo e bevande sufficienti a coprire il periodo di attesa che passano in aeroporto, la possibilità di effettuare chiamate gratuite e, in caso di volo spostato al giorno successivo, un eventuale pernottamento in hotel garantito dal vettore.

Esistono, comunque, casi in cui le compagnie aeree non sono tenute a rimborsare i viaggiatori nonostante un ritardo, una cancellazione o una situazione di overbooking. Si tratta di circostanze legate a rischi per la sicurezza del passeggero, quali possono essere l’instabilità politica del Paese di destinazione o condizioni metereologiche particolarmente avverse, o alla gestione del traffico aereo. Lo sciopero da parte del personale di un vettore o problemi tecnici a un veicolo che provocano la cancellazione di un volo non sono considerate circostanze eccezionali e prevedono, per legge, il rimborso ai passeggeri coinvolti.

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